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STATUTO FONDAZIONE MARTALIVE ONLUS

Art. 1   Denominazione e struttura                            

È costituita dall’Associazione "Marta Nurizzo" ("Ente Fondatore") - per ricordare Marta, venuta meno all'età di 21 anni a causa di un carcinoma bronchiolo-alveolare - una Fondazione denominata "MARTALIVE ONLUS". La Fondazione ha fini non lucrativi di utilità e di solidarietà sociale e utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione ONLUS.

Art. 2   Finalità

La Fondazione rivolge la propria attività alla popolazione complessivamente intesa, senza distinzione di etnia, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, nazionalità e altre condizioni personali e sociali; essa sviluppa le sue finalità operando su tutto il territorio nazionale. Specificatamente ha lo scopo di:

  1. sostenere, implementare e realizzare - ai sensi dell’art. 10 lettera a) numero 11 del D.L.vo 460/97 e relativi regolamenti di attuazione - l'attività di ricerca scientifica nel settore delle neoplasie polmonari, favorendo la realizzazione di progetti di ricerca condotti da primarie istituzioni di studio e ricerca, anche in collaborazione con Enti ed Istituti di ricerca scientifica accreditati e con enti pubblici e/o privati operanti nello specifico settore;
  2. svolgere attività di prevenzione primaria e secondaria delle neoplasie polmonari - anche in collaborazione con le strutture centrali e periferiche dello Stato, il Servizio Sanitario Nazionale e la scuola - anche mediante attività di divulgazione e d’informazione rivolta ai pazienti, ai loro familiari ed - in via accessoria - anche ad altre persone interessate (con riferimento all’art. 10, comma 5 del D.L.vo 460/97);
  3. fornire assistenza, affiancamento e servizi di natura sociale ai malati oncologici ed alle loro famiglie nel corso della malattia;
  4. svolgere attività di beneficenza indiretta tramite l’erogazione di concessioni in denaro a favore di enti senza scopo di lucro ed enti di ricerca che operano nei settori di cui all’art. 10 comma 1 del D.L.vo 460/97, per la realizzazione di progetti di utilità sociale;
  5. attivare ogni altra iniziativa atta a coadiuvare quelle sopra riportate.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3   Sede

La Fondazione ha sede in Brugherio (MB), via Volturno 80. Per la realizzazione di progetti o per l’adeguamento a eventuali mutate esigenze future potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo altri uffici o presidi nei luoghi ritenuti più idonei al perseguimento dei fini della Fondazione.

Art. 4   Attività connesse

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione potrà:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui l’assunzione di mutui, l’acquisto di proprietà mobili e immobili, la stipula di convenzioni e contratti di collaborazione con enti pubblici o con privati;
  2. raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, per ottimizzare progressivamente gli interventi nel settore delle neoplasie polmonari;
  3. amministrare e gestire i propri beni;
  4. stipulare convenzioni per l’affidamento della gestione di parti di attività;
  5. erogare contributi liberali a primarie strutture di ricerca scientificamente attive nel settore delle neoplasie polmonari ed eventualmente istituire anche borse di studio i cui vincitori - individuati dal Comitato scientifico della Fondazione sulla base della qualità scientifica della proposta presentata e del loro curriculum scientifico - saranno scelti nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo n. 460/97 e risoluzioni successive;
  6. promuovere la raccolta occasionale di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei e internazionali da destinare alla realizzazione delle proprie finalità;
  7. istituire un centro studi e documentazione attrezzato, onde effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni, i cui risultati saranno resi noti mediante pubblicazione nelle opportune sedi e forme scientifiche;
  8. svolgere attività di natura commerciale - a carattere marginale e occasionale ed anche con cessione di beni di modico valore - sussidiarie rispetto all’attività svolta, ivi incluse le manifestazioni organizzate per promuovere gli scopi della Fondazione.

Art. 5   Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione, conferito dall’Ente fondatore, è di Euro 100.000,00 ripartiti tra il Fondo di Dotazione, indisponibile, finalizzato a garantire i terzi aventi causa per le obbligazioni eventualmente contratte dalla Fondazione, e il Fondo di Gestione, disponibile.

Il Fondo di Dotazione della Fondazione è costituito da:

  • beni mobili e immobili, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, destinati al Fondo di Dotazione;
  • eventuali fondi di riserva;
  • eventuali donazioni, erogazioni e lasciti destinati ad incrementare il Fondo di Dotazione;
  • il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione è di valore pari a Euro 70.000.

Il Fondo di Gestione è costituito da:

  • liberi contributi e oblazioni di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • contributi di fondazioni ed enti di erogazione;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e promozionali svolte a sostegno degli scopi della Fondazione nel rispetto delle norme fiscali vigenti;
  • ogni altro provento derivante da iniziative benefiche e sociali quali le occasionali raccolte fondi.

I fondi in denaro della Fondazione sono depositati presso Istituti di credito e/o Società/Istituti di gestione di capitali, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie occorrenti per il raggiungimento degli scopi statutari, escluse operazioni speculative, non coerenti con le finalità della Fondazione o eticamente non sostenibili. È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS o altre persone giuridiche che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse o per incrementare i fondi di riserva.

I redditi del Fondo di Dotazione e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, previo congruo accantonamento atto a conservare l'integrità patrimoniale.

Art. 6   Organi

Sono organi della Fondazione:

  1. il Presidente;
  2. il Vice-Presidente;
  3. il Tesoriere;
  4. il Consiglio Direttivo;
  5. il Collegio dei Revisori;
  6. il Comitato Scientifico.

Ogni riunione degli organi collegiali della Fondazione può svolgersi mediante l’utilizzo di teleconferenza o di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate; può fare eccezione il Presidente del Collegio dei Revisori al quale - fatta sempre salva la facoltà di rinunciare al compenso - può essere riconosciuto un emolumento non superiore alla misura stabilita dalle disposizioni di legge/regolamenti vigenti al momento.

Art. 7   Presidente

II Presidente del Consiglio Direttivo ha, con firma libera, la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e sono a lui delegati - in caso di urgenza - tutti i poteri del Consiglio Direttivo, al quale dovrà far ratificare nella prima seduta utile le iniziative correlate. La rappresentanza della Fondazione spetta altresì ai singoli consiglieri a cui il Consiglio Direttivo abbia delegato il compimento di singole specifiche operazioni.

Il Presidente è un componente della famiglia di Costantino Nurizzo, nato a Bologna (BO) il giorno 1 settembre 1941 (come tale intendendosi lo stesso Costantino Nurizzo, il coniuge, i parenti in linea retta o collaterale entro il 6°, anche del coniuge - la "Famiglia Nurizzo"), nominato all’atto della costituzione della Fondazione, e resta in carica per tre esercizi; alla scadenza, il Presidente sarà confermato o nominato ex novo per i tre esercizi successivi dal Consiglio Direttivo uscente, nell’ambito della Famiglia Nurizzo, o al di fuori solo nel caso di indisponibilità dei relativi componenti. Il Presidente nomina la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo, incluso il Vice-Presidente; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; assicura il funzionamento della Fondazione in collaborazione con gli organismi nominati e con i singoli consiglieri. In caso di cessazione del Presidente, per qualsiasi motivo, dalla carica il sostituto sarà nominato dal Consiglio Direttivo; il neo-Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Presidente definisce, in accordo con il Coordinatore del Comitato Scientifico, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano nelle finalità della Fondazione e può nominare procuratori alle liti e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente, con i medesimi poteri anche nei confronti dei terzi; la sottoscrizione del vice-Presidente fa fede dell’assenza e/o impedimento del Presidente.

Art. 8   Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero pari di membri non inferiore a quattro (oltre al Presidente, ma incluso il vice-Presidente), secondo la determinazione fatta dal Presidente. I Consiglieri restano in carica per tre esercizi, giungendo a scadenza alla data della riunione del Consiglio convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere confermati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

  1. delibera le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano nelle finalità della Fondazione;
  2. approva, entro il 15 dicembre, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il 31 marzo di ogni anno (o entro il 30 giugno se particolari esigenze lo richiedono), il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
  3. delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti di entità superiore a Euro 25.000, nonché gli acquisti superiori alla medesima cifra e - in ogni caso - le alienazioni dei beni mobili e immobili;
  4. delibera gli incrementi del Fondo di Dotazione;
  5. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari - anche individuando un gestore professionale - ovvero in beni immobili;
  6. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
  7. nomina il Presidente del Consiglio Direttivo e i restanti suoi membri non nominati dal presidente;
  8. provvede alla nomina e all’eventuale revoca del Tesoriere, definendone anche poteri e compiti in aggiunta a quelli definiti nel presente Statuto; quest’ultimo può essere confermato e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato;
  9. nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;
  10. provvede alla scelta, su proposta del Presidente, di consulenti professionali;
  11. provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  12. provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
  13. delibera eventuali regolamenti e, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
  14. delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 12.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la Sede della Fondazione o altrove (in Italia o all’Estero) non meno di tre volte l'anno - di cui una per l’approvazione del bilancio preventivo e una per l’approvazione del bilancio consuntivo - su convocazione del Presidente e in ogni caso qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve indicare luogo, data e ora, contenere l’ordine del giorno della riunione ed essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata mediante mezzi idonei a garantire l’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o - in caso di sua indisponibilità - dal Vice-Presidente, ovvero, in mancanza anche di questi, da un Consigliere designato dal Consiglio medesimo. Il Consiglio direttivo delibera validamente quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti in carica e le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, che viene conservato nell’apposito registro.

In caso di cessazione di un Consigliere, per qualsiasi causa, il Presidente provvede alla sua sostituzione e il Consigliere così nominato resta in carica sino alla prima riunione del Consiglio, che dovrà approvarne la nomina o nominare un diverso sostituto. I nuovi componenti scadono con il Consiglio che vanno a integrare.

Art. 9   Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da almeno tre membri, scade con il Consiglio che lo ha nominato e i suoi membri possono essere confermati. Qualora nel corso dell'esercizio uno o più componenti del Comitato Scientifico non potessero più fornire la loro opera, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero. I nuovi componenti durano in carica quanto il Comitato Scientifico che vanno ad integrare.

I membri del Comitato Scientifico - scelti tra studiosi operanti nell’ambito più ampio della ricerca oncologica e medici - individuano al loro interno il Coordinatore. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Coordinatore, uno dei membri, da lui indicato, esercita le sue funzioni. Il Comitato Scientifico ha il compito di:

  • svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della Fondazione sulle materie scientifiche di interesse per la Fondazione;
  • valutare i progetti di ricerca e proporne l'approvazione al Consiglio Direttivo;
  • predisporre con il Consiglio Direttivo piani dell'attività scientifica della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può inoltre fornire al Consiglio Direttivo assistenza per:

  • promuovere iniziative scientifiche congiunte con istituzioni e operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni e organismi internazionali;
  • promuovere seminari, conferenze e convegni di studio anche con altre istituzioni, enti e organizzazioni nazionali e internazionali;
  • promuovere, assistendo il Presidente, la raccolta di fondi privati e pubblici;
  • divulgare i risultati della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale.

Il Comitato Scientifico si riunisce - su convocazione del Coordinatore o del Presidente - presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, con le stesse modalità previste per le riunioni del Consiglio direttivo. Il Comitato Scientifico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono essere verbalizzate nell’apposito registro dal Presidente della riunione e dal Segretario designato dagli intervenuti.

I componenti del Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Art. 10  Il Collegio dei Revisori

Il Presidente del Collegio dei Revisori (ad eccezione del primo nominato dal Legale rappresentante dell’Ente Fondatore), è nominato dal Presidente della Fondazione, dura in carica tre esercizi e può essere confermato o revocato dal Presidente della Fondazione. Il Presidente del Collegio - che deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali - sceglie gli altri due membri del Collegio, che possono non essere iscritti nel succitato registro. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dalla legge, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. Il Presidente del Collegio può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11  Bilancio

L'esercizio della Fondazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige e approva, entro il 15 dicembre, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e entro il 31 marzo o - se particolari esigenze lo richiedono, entro il 30 giugno dell’esercizio successivo - il bilancio consuntivo dell’esercizio, dal quale devono risultare dettagliatamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il Consiglio Direttivo ne può disporre la pubblicazione, dopo l'approvazione, sul sito web della Fondazione o su organi di stampa, anche a carattere nazionale.

Art. 12  Scioglimento

La durata della Fondazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, con il consenso di almeno i tre quarti dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione. Qualora si realizzi una delle cause di estinzione espressamente previste dall’art. 27 del Codice Civile, o se il patrimonio risulti insufficiente, il Consiglio Direttivo potrà accertare l’esistenza di una causa di estinzione della Fondazione e deliberarne lo scioglimento, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti. In tale ipotesi, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che procederanno alla liquidazione secondo le disposizioni di legge.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare, che residua una volta esaurita la liquidazione dei beni nella misura necessaria a soddisfare i creditori della Fondazione, sarà devoluto a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o altra Autorità prevista dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È fatta salva la facoltà dell'Autorità Governativa di disporre la trasformazione della Fondazione.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nello Statuto si applicano gli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e il DPR 361/2000.